Nuovo Decreto F-Gas - Elettroclima

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Pubblicato il Decreto Attuativo previsto dalla UE il 16 Aprile 2014.

Il Decreto Attuativo previsto dalla UE il 16 Aprile 2014 è stato pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2019, mediante l’approvazione del relativo Decreto nazionale numero 146, del 16 novembre 2018. Il decreto entra in vigore il 24 gennaio 2019 e comporta diverse novità rispetto al precedente DPR 43/2012, soprattutto legate alla documentazione che gli operatori del settore devono gestire.

Alcune novità di rilievo
Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas, nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, devono essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. Continua cioè la competenza territoriale della Camera di Commercio del capoluogo della Regione o Provincia Autonoma (ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica), la quale è chiamata a gestire tale flusso di dati, caricati direttamente dagli operatori del settore (venditori, frigoristi, installatori, manutentori), i quali devono effettuare l’inserimento delle informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’art. 16 del DPR in commento, relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento, entro 30 giorni dalla data di intervento, anche per apparecchiature già installate in caso di riparazione e/o manutenzione. L’operatore (ossia il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature e, quindi, dell’impianto) può verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e può scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.


Mentre il mercato del gas, in attesa del decreto, già si era autoregolamentato con le procedure di vendita del refrigerante, stiamo assistendo ora ad una rilevante modifica dello scenario del mercato della climatizzazione rivolta agli utenti finali: in via esemplificativa, si evidenzia che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra (e che esercitano l’attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature), a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del DPR in commento (e quindi a far data dal 24 luglio 2019), devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.


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