I.V.A. agevolata in edilizia e beni significativi, la procedura di calcolo.
Il tema dell’IVA agevolata in edilizia con l’aliquota del 10% è sempre giustamente al centro dell’attenzione, anche perché non sempre è chiaro quando è possibile applicare l’aliquota più conveniente e quando, invece, occorre utilizzare l’aliquota ordinaria al 22%.
IVA al 10% per ristrutturazioni edilizie: quando si applica.
IVA agevolata in edilizia da applicare ai c.d. beni significativi negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In edilizia l’elenco di beni significativi è contenuta nel decreto 29 dicembre 1999 e comprende:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Ebbene, in interventi di manutenzione eseguiti su abitazioni a prevalente destinazione abitativa, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica sui beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell’artigiano che li ha installati più il valore dei beni di consumo impiegati durante l’intervento.
Un semplice esempio aiuta a chiarire questa procedura e a capire come scorporare prodotti e manodopera.
Supponiamo che il signor Rossi abbia eseguito lavori nel bagno di casa con la sostituzione dei sanitari e delle rubinetterie (beni significativi secondo l’elenco contenuto nel d.m. 29 dicembre 1999). La spesa sostenuta dal signor Verdi per l’acquisto dei sanitari ammonta a 2.500 euro, mentre la manodopera e i beni di consumo utilizzati durante l’intervento (silicone, sistemi di fissaggio, ecc.) sono costati altri 850 euro.
L’aliquota IVA agevolata al 10% si applica agli 850 euro più un pari valore dei beni significativi. I restanti 1.650 euro per l’acquisto dei sanitari (2.500 – 850), invece, scontano l’aliquota IVA ordinaria al 22%.
In sostanza, quindi, il signor Verdi pagherà complessivamente di IVA 533,00 euro: 170 euro di IVA agevolata al 10% (calcolata sull’intero costo della manodopera e dei beni di consumo più pari valore dei beni significativi: 850 + 850 euro) e 363,00 euro di IVA al 22% calcolata sul residuo dei beni significativi acquistati (2.500 – 850 euro).