IMPORTANTE INFORMAZIONE PER PROPRIETARI DI CELLE FRIGORIFERE, CONDIZIONATORI, RIMORCHI REFRIGERATI NUOVE CERTIFICAZIONI E NORMATIVE DA REGOLAMENTO EUROPEO 517/2014La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal1° gennaio 2015 è abrogato.
Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente:
1. Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impattoambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito)
2. Inclusione degli impianti su autocarri, rimorchi (e container) refrigerati, sia nelle visite periodiche sia nei Registri Apparecchiature
3. Controllo dell’uso HFC ad alto GWP – Restrizione immissione in commercio.
Esempio: con reg. 517/2014: 2,8 kg di R407C = 5 ton eq. Di CO2 obbligo di manutenzione annuale e redazione di libretto di impianto.
Tabella di conversione in Kg di refrigerante da 5 tonnellate di CO2 equivalente di alcuni gas più comuni
GAS REFRIGERANTE GWP 5 ton equivalente co2
R 134A 1430 3,5 kg
R 404A 3922 1,27 Kg
R 507A 3985 1,25 kg
R 407C 1774 2,8 kg
R 422D 2729 1,8 kg
R 410A 2088 2,39 kg
OBBLIGO DEL REGISTRO DI IMPIANTO E APPARECCHIATURA
Nel caso il vostro gas non compaia nella lista, prego contattateci.
ELETTROCLIMA di Stefano Salutari
Via S.P. per Magliano dei Marsi, 22 Massa d'Albe (AQ)
Tel. 0863/519595 – Cell. 339.3901993 – e – Mail: info@elettroclima.com
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La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 QUALI CONTROLLI PRESCRIVE?
. La apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: www.fgas.it ), come previsto dall’ art. 13 del DPR 43/2012.
QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA?
. tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, apparecchiature fisse di refrigerazione,
. pompe di calore fisse,
. apparecchiature fisse di protezione antincendio,
. celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati,
. chiller (refrigeratore acqua)
1. devono essere muniti di un “libretto di impianto” se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo segnato sulla tabella precedente.
2. devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: www.ispra.it
. DOVE TROVO I DATI SUL MIO IMPIANTO SENZA LIBRETTO?
. Dalla targhetta posizionata lateralmente osservo: gas Rxxx peso x.xxkg
. Verifico sulla tabella superiore la periodicità della manutenzione.
. DEVO CAMBIARE IL MIO IMPIANTO?
. No, devo solo adeguarmi e fare eseguire le verifiche periodiche da azienda certificata a norma CE303/2008.
. DEVO CAMBIARE IL GAS REFRIGERANTE?
. No, il cambio viene fatto solo in caso di impianto vuoto o grosso guasto in ogni caso viene preventivamente
concordato con l’installatore di fiducia, certificato secondo CE 303/2008.
. POSSO DA SOLO VERIFICARE L’IMPIANTO?
. No, solo personale con regolare patentino (PIF o PEF) impiegato in aziende registrate e certificate F-GAS.
. CON QUALE CADENZA DEVO VERIFICARE L’IMPIANTO?
. In funzione al peso e al tipo di gas che leggo sull’etichetta
. COME SI PRESENTA IL REGISTRO DI IMPIANTO E DI APPARECCHIATURE?
E’ un libretto cartaceo dove il tecnico certificato annota tutte le informazioni su l’impianto frigorifero secondo il regolamento CE 303/2008
. CHI CONTROLLA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ?
. CARABINIERI (NOE: NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO)
. GUARDIA COSTIERA GUARDIE FORESTALI ….
. IL TITOLARE DELL’IMPIANTO E’ RESPONSABILE?
. Sì, il responsabile è il titolare dell’impianto (vedi sanzioni). Vieni chiamato anche “Operatore”. Qualora stipula un contratto con l’azienda certificata per seguire il suo impianto dovrà specificare le operazioni/responsabilità.
LE SANZIONI
Ricordiamo che per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo ove devono essere annotati le quantità aggiunte, recuperate o eliminate di gas refrigerante.
Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
. da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero dell’Ambiente;
. da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro: dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;
. del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio, in modo incompleto, inesatto o comunque non riportante i seguenti dati:
. nome dell’operatore, indirizzo postale e numero di telefono;
. quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra installato nell’apparecchiatura o nell’impianto;
. quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo;
. eventuali altre informazioni pertinenti;
. identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione;
. data e risultati dei controlli effettuati;
. da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet;
. da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
. al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA); e/o alla Commissione europea.
Sanzioni a capo dell’operatore che non comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente o comunica detti dati in maniera incompleta, inesatta o comunque non utilizzando il modello previsto Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che:
. non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
. trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta;
. utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La dichiarazione dovrà riportare i dati contenuti nel relativo registro.
Vi possiamo fornire il supporto necessario, per eseguire le verifiche
periodiche e la relativa documentazione nei vostri impianti.
ELETTROCLIMA di Stefano Salutari
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