Informazioni per i tecnici
Informazioni per il personale tecnico e imprese che lavorano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra Regolamento CE . n. 842/2006
Introduzione
Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda, tra gli altri, tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), per fluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6). La maggior parte di tali gas fluorurati ha un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP). I gas fluorurati sono utilizzati in varie applicazioni, una delle quali ne prevede l’impiego come refrigeranti in sistemi e apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore. Il regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas) è entrato in vigore nel 2006. Lo scopo del regolamento è ridurre le emissioni di questi gas e contribuire all’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Unione europea e degli Stati membri nell’ambito del protocollo di Kyoto. Il regolamento, integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione), stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita – dalla produzione a fine vita – dei gas fluorurati. Ne consegue che vari soggetti sono interessati dal regolamento. Il presente foglio è destinato al personale tecnico e alle imprese che lavorano sulle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore rientranti nel campo di applicazione del regolamento sui gas fluorurati. Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni e orientamento in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/ attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, se non eseguite nel luogo di produzione durante la fabbricazione o la riparazione, possono essere effettuate soltanto da personale e imprese in possesso del certificato appropriato conformemente al regolamento (CE) n.303/2008 della Commissione.
Attività che può svolgere il personale certificato all’interno di imprese certificate.
Installazione
Manutenzione/Riparazione
Controllo delle perdite di applicazioni contenenti gas fluorurati
Recupero gas fluorurati
• Per installazione si intende l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del monitoraggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio.
• La manutenzione o riparazione comprende tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite.
Ciò comprende in particolare:
- Immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra;
- rimuovere uno o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura;
- riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura;
- riparare le perdite.
• Per controllo delle perdite si intende l’esame del sistema e dell’apparecchiatura per l’individuazione di eventuali perdite di gas fluorurati ad effetto serra usati come refrigeranti.
• Per recupero si intende la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra usati come refrigeranti dagli impianti e dalle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
Il regolamento (CE) n.303/2008 della Commissione definisce quattro categorie di certificati per il personale.
Per ottenere un certificato, il personale deve superare un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione designato. Il regolamento (CE) n.303/2008 della Commissione definisce i requisiti minimi relativi alle competenze pratiche e alle conoscenze teoriche che devono essere valutate nell’esame per ciascuna categoria di certificazione. I certificati sono rilasciati da organismi di certificazione designati dagli Stati membri.
Per ottenere un certificato per le attività di installazione, manutenzione o riparazione, le imprese devono soddisfare determinati requisiti. Come:
- impiegare personale certificato per le attività pertinenti in numero sufficiente da coprire il volume
- d’attività
- siano in grado di dimostrare che il personale impegnato in tali attività ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Riconoscimento reciproco
I certificati rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutti gli Stati membri, ma questi ultimi possono richiedere una traduzione del certificato.
Certificati provvisori
Durante un periodo transitorio non oltre il 4 luglio 2011, in alcuni Stati membri possono essere applicati sistemi di certificazione provvisoria. Per maggiori informazioni, il personale e le imprese devono rivolgersi alle
autorità competenti del proprio Stato membro. Ai certificati provvisori non si applica il riconoscimento in tutta l’Unione europea.
NOTE: Il contenuto informativo riportato nel presente
articolo, è stato estratto dal sito del MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE.
avezzano 2006